In linea con la tempistica annuale, il Ministero dell’Istruzione lo scorso 12 novembre ha diramato la circolare 28221 con le disposizioni organizzative per la presentazione delle domande di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022
Per la prima volta i candidati esterni potranno presentare online le domande di partecipazione attraverso una procedura informatizzata che consente la compilazione e l’inoltro della domanda di partecipazione all’esame, permette di integrare i pagamenti della tassa erariale con il sistema Pago In Rete e di rendere disponibili alle istituzioni scolastiche già dal momento dell’assegnazione da parte degli USR, i dati dei candidati per la gestione delle attività relative alle varie fasi dell’Esame di Stato.
Candidati interni
Gli studenti dell’ultima classe devono presentazione le domande entro il 6 dicembre 2021.
Secondo l’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito
Sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, da produrre dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.
Candidati esterni
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare1 volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato entro il 6 dicembre 2021 all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, corredandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) /CIE (Carta di identità elettronica)/ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione territoriale.
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.
Di norma gli esami vengono sostenuti in un istituto del comune o, in mancanza, della provincia di residenza., ma della stessa regione. Sono ammesse deroghe per particolari esigenze connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, regolarmente documentati.
Analoga deroga è prevista per l’assegnazione in istituto di altra regione.
I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri prima indicati.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2022.
Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2022 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2022.
Candidati detenuti
Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, sempre entro il 6 dicembre, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo, avvalendosi del facsimile del modello allegato alla nota ministeriale 28118 del 12 novembre scorso. L’Ufficio scolastico regionale, comunque, può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 6 dicembre 2021. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale.
Pagamento della tassa per esami e del contributo
Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.
Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
Il contributo è restituito, su istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute.